All’interno delle liste deve essere indicato un numero minimo di donne e uomini? Se sì, qual è il loro rapporto minimo?
L’art. 2, comma 2, del D. Lgs. C.P.S. 233/46 e ss.mm.ii. precisa che l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza che ogni Ordine deve favorire nelle elezioni deve avvenire secondo modalità stabilite con regolamenti ministeriali.
A riguardo, il Ministero della Salute non ha adottato alcun regolamento per cui allo stato non esiste alcuna previsione normativa o regolamentare che stabilisca un numero minimo di uomini e di donneche devono essere indicati all’interno di una lista.
Pertanto, appare opportuno che ogni lista preveda il ricambio generazionale e la rappresentatività dientrambi i generi.
Numero di firme necessarie per le candidature al Consiglio Direttivo: devono essere 15 (considerando quindi solo i componenti Medici Chirurghi) o 17 (considerando anche i componenti Odontoiatri)?
La candidatura singola e/o la lista devono essere sottoscritte da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da un suo delegato, almeno pari al numero dei componenti l’organo da eleggere. Nel caso di specie, si considera solo la componente medica del Consiglio Direttivo (7, 9 o 15 in base al numero degli iscritti).
Le firme a corredo della lista possono essere quelle stesse dei candidati?
Le candidature devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere. Le firme possono essere le stesse dei candidati.
Numero di firme necessarie per le candidature al Consiglio Direttivo: devono essere 15 (considerando quindi solo i componenti Medici Chirurghi) o 17 (considerando anche i componenti Odontoiatri)?
La candidatura singola e/o la lista devono essere sottoscritte da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da un suo delegato, almeno pari al Numero dei componenti l’organo da eleggere. Nel caso di specie, si considera solo la componente medica del Consiglio Direttivo (7, 9 o 15 in base al numero degli iscritti).
Quando è da ritenersi valida la votazione elettorale?
L’Assemblea è valida:
in prima convocazione se votano almeno 2/5 degli iscritti all’Albo, pari a 1.271 (milleduecentosettantuno), essendo il numero degli iscritti 3.178 (tremilacentosettantotto).
in seconda convocazione se votano almeno 1/5 degli iscritti all’Albo, pari a 636 (seicentotrentasei), essendo il numero degli iscritti 3.178 (tremilacentosettantotto).
in terza convocazione qualunque sia il numero dei votanti.
Come si costituisce il seggio elettorale con il voto telematico?
Per quanto riguarda la costituzione del seggio elettorale si fa riferimento a quanto riportato nel Regolamento. In particolare, si segnala che per essere individuato componente del seggio elettorale, l’scritto dovrà essere dotato di propria firma digitale nonché di SPID di livello 2 o CIE.
Il seggio è unico e si costituirà fisicamente presso la nota sede dell’Ordine, ove è convocata l’assemblea elettorale, nelle date indicate per la convocazione delle Assemblee elettorali.